Assistenza Transfrontaliera – Cure nella UE

Beneficiari

Iscritti obbligatoriamente al SSR residenti sul territorio della ASL territorialmente competente. Sono esclusi dal diritto al rimborso:

STATO MEMBRO DI AFFILIAZIONE

Stato membro dell’UE competente a concedere alla persona assicurata un’autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello stato membro di residenza.

STATO MEMBRO DI CURA

Stato membro dell’UE nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l’assistenza sanitaria.

ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro dell’UE diverso dallo Stato membro di affiliazione. Sono, pertanto, esclusi gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda), Svizzera e gli Stati extraeuropei.

PRESTATORE DI ASSISTENZA

Persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entita che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro dell’UE.

PAZIENTE

Persona fisica la quale chieda di fruire di assistenza sanitaria in uno Stato membro.

CURE PROGRAMMATE AMMESSE A RIMBORSO

Le prestazioni previste dai LEA regionali (livelli essenziali di assistenza).

Sono escluse le seguenti prestazioni:

DOMANDA DI VERIFICA PREVENTIVA

La persona assicurata che intende beneficiare dell’assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso ai sensi del presente decreto, presenta in ogni caso apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere b) e c), ove ricorrano le condizioni ivi previste. L’esito di tale verifica e comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda di verifica presentata si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi del comma 4, e i termini di cui al comma 7 decorrono dalla sua ricezione.

Modalità

Assistenza Sanitaria soggetta ad autorizzazione

Assistenza Sanitaria non soggetta ad autorizzazione ma per la quale è necessario verificare se è ammissibile il ricorso

Valutazione delle domande

Rimborso

Cure non programmate

Tempistica

Ricorso

Note di riferimento

– Direttiva Europea n. 24 anno 2011.

– Decreto Legislativo n. 38 del 04/03/2014 “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”.G.U. 21 marzo 2014, n. 67.

Assistenza Transfrontaliera - Comune di Fiumicino​

Assistenza Transfrontaliera - Municipio X

Via Casal Bernocchi, 73 00125 – Roma

Telefono 0656487701/7708

Fax 0656487709

Email distretto10@aslroma3.it

Assistenza Transfrontaliera - Municipio X

Assistenza Transfrontaliera - Municipio XI

Assistenza Transfrontaliera - Municipio XII

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